1857 Salvatore Martorana Articoli
12 settembre, 2019

Definito il criterio di riparto dell’onere di prova in caso di ritardo aereo.

In particolare la Corte sancisce un principio di diritto per cui "il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004".

La fonte della decisione adottata dalla Suprema Corte è da ricercare nelle disposizioni codicistiche inerenti l’inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 e ss. c.c.

Infatti, è evidente che nel caso di “ritardo aereo” ricorre una ipotesi in cui il debitore è tenuto al ristoro del danno arrecato salvo che non dimostri il proprio esonero, mentre il creditore è tenuto ad una allegazione certa e veritiera che non implica ulteriori oneri probatori.

Soluzione che prima facie appare semplice, ma che sottende il superamento di una serie di normative comunitarie quantomeno incomplete sulla questione dell’onere di prova.

La convenzione di Montreal, infatti, non detta un criterio di prova in caso di inadempimento: l’art. 19 contiene una presunzione di responsabilità, salvo prova liberatoria del vettore, mentre l’art. 22 delimita il ristoro.

Il regolamento ue 261/04, seppur tipicizza i casi di ristoro, nulla dice in merito all’onere in capo al danneggiato, salvo specificare all’art. 5 che l'art. 5, comma 3, che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

L'art. 5, comma 4, aggiunge: "l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo".

Si deduce che la responsabilità del vettore è esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge l'ipotesi del congruo preavviso.

l’assenza di una normativa ad hoc, pertanto, apre all’applicazione delle regole nazionali in cui oramai è ius receptum “il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; fra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664)”.

La stessa Corte specifica infine che il principio di diritto reso è perfettamente allineato con la regola della “prossimità di prova” poiché il passeggero non è nella condizione di fornire dati certi che invece sono in possesso del vettore aereo.

In sostanza si tratta per la Corte di una ipotesi da sussumere nell’alveo dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1218 c.c. in cui vi è un inadempimento che segue logiche interne.

 Che sia così è confermato anche dal art. 5 richiamato che al comma 4 inserisce una ripartizione dell’onere di prova relativo ad un fatto estintivo dell’altrui pretesa, che va provato, come ex art. 2967 c.c., dal soggetto che lo eccepisce. 

Articolo originale su: http://l.marton.over-blog.it/2018/03/onere-di-prova-in-caso-di-ritardo-aereo-cass.1584/2018.html