3253 Salvatore Martorana Articoli
20 marzo, 2019

Danno tanatologico: quando il risarcimento e' trasmissibile agli eredi.

Con la sentenza n. 4146/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del danno “tanatologico” e dei presupposti per la configurabilità del relativo risarcimento jure hereditatis in favore dei congiunti della vittima.

Il caso: A., C. e E,, quali eredi e rispettivamente genitori e fratello di B, deceduto a seguito di un sinistro stradale in cui come conducente di un motociclo si era scontrato con un'auto guidata dalla proprietaria, convenivano avanti al Tribunale di Roma la conducente dell'auto e la compagnia di assicurazione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

In fatto evidenziavano che il congiunto, a seguito dell'urto frontale dovuto all'invasione di corsia da parte dell'auto, era deceduto dopo circa trenta minuti dolo lo scontro; tra le voci di danno i ricorrenti chiedevano in particolare, il risarcimento del danno biologico patito da B, come invalidita' permanente al 100% essendo egli sopravvissuto per un certo tempo dopo il sinistro.

Il Tribunale dichiarava la conducente dell'auto esclusivamente responsabile del sinistro e condannava solidalmente i convenuti, detratto quanto gia' versato, a risarcire i danni nella misura complessiva di Euro 212.310 per il padre, Euro 208.833 per la madre e Euro 137.779 per il fratello, oltre agli accessori e al 50% delle spese processuali.

La Corte d'Appello condannava la compagnia e la conducente dell'auto a rifondere ai congiunti l'ulteriore 50% delle spese processuali di primo grado, per il resto rigettando sia l'appello principale sia l'appello incidentale, e compensando le spese di secondo grado.

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione, censurando la decisione del giudice di appello, che aveva escluso il risarcimento del danno biologico jure hereditatis per essere B. sopravvissuto pochi minuti dopo il sinistro: l'istruttoria infatti aveva accertato che egli era morto dopo mezz'ora, tempo che invece la corte territoriale aveva ritenuto un lasso temporale insufficiente.

Per i ricorrenti, al contrario, non sarebbe insostenibile la trasmissione agli eredi dell'acquisizione del diritto da parte della vittima nello stesso momento in cui il diritto viene meno: "i diritti non vivono in uno spazio temporale, ma in uno spazio logico”

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo sul punto i seguenti principi:

a) nel caso di morte per atto illecito il conseguente danno e' la perdita del bene giuridico "vita", che e' "bene autonomo", fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente.;

b) poiche' una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilita' deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita' di uno spazio di vita brevissimo;

c) di conseguenza, il risarcimento nel caso in esame non è dovuto considerata la spiccata brevita' del tempo intercorso tra la lesione e il decesso della vittima - mezz'ora al massimo - e tenuto conto, per di piu', della situazione di assoluta incoscienza in cui egli trascorse il suddetto ridottissimo spazio temporale.

In conclusione, se la morte e' immediata o segue alle lesioni "entro brevissimo tempo" non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis.


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