5512 Salvatore Martorana Articoli
11 marzo, 2020

Emergenza coronavirus - Covid/19: tutela del viaggiatore

 

Come purtroppo abbiamo potuto constatare questa epidemia denominata Covid-19 (causata da un virus facente parte del ceppo dei coronavirus ed al quale è stato attributo il nome di  SARS-CoV-2) sta condizionando pesantemente le nostre abitudini quotidiane, anche per ciò che attiene gli spostamenti.

Abbiamo visto come l'ultimo DPCM abbia esteso a tutto il territorio nazionale una serie di prescrizioni incluse quelle in materia di mobilità dei cittadini e che molti paesi stranieri hanno vietato gli ingressi ai cittadini italiani (e/o provenienti dall’Italia) o comunque imposto forti restrizioni in tal senso.

Ma cosa fare nel caso  si fosse programmato e prenotato un viaggio?

E' possibile ottenere il rimborso di quanto pagato?

La risposta è sicuramente affermativa.

Nel caso  si debba procedere all'annullamento (e conseguente richiesta di rimborso) di viaggi organizzati e che comprendono un “pacchetto di servizi tutto compreso”, la normativa di riferimento è il cd  "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", allegato al Decreto Legislativo n. 79/2011 , così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 62/18 e  bisogna rivolgersi al tour operator e/o all'agenzia di viaggi.

L’art. 41 del suddetto decreto, relativo “Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto” prevede che: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

Per quanto riguarda invece la rinuncia ai voli aerei bisogna fare riferimento al "Codice della Navigazione" e in particolare all'articolo 945 secondo il quale "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo […] l'unico onere del passeggero è quello di comunicare il prima possibile la rinuncia”.

Comunque in entrambi i casi il viaggiatore potrà trovare tutela anche nell'art. 1463 del Codice Civile che regola il caso di Impossibilità (sopravvenuta) totale.

La normativa è abbastanza chiara. In generale, la causa di un contratto, può esistere originariamente, ma possono sopravvenire delle circostanze che impediscono alla causa di funzionare. In tali casi si può chiedere la risoluzione del contratto e quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale. La risoluzione del contratto è un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Nel caso che ci interessa, proprio l'articolo 1463 C.C. (letto in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1256 C.C.) recita "nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e, deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito". La ratio legis si spiega considerando che nei contratti sinallagmatici, ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte, pertanto, se una di esse viene meno, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione. La risoluzione è volta pertanto alla tutela dell'equilibrio contrattuale, il cosiddetto "sinallagma funzionale", che può venire meno nel corso dell'esecuzione di un contratto. Ha come principale effetto quello di far venire meno il vincolo contrattuale, "liberando" le parti dalle obbligazioni contratte.

Nell'ipotesi di un biglietto aereo o ferroviario (ma lanche viaggi di piacere ed istruzione) già acquistato, è pacifico che a fronte dell’attuale epidemia e conseguenti misure restrittive dei Governi si è costretti a rinunciare a tali viaggi.

Tale situazione improvvisa ed imprevedibile legittima la richiesta di restituzione delle somme corrisposte.

La fattispecie in esame, si inquadra nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei consumatori.

Pertanto è legittimo svincolarsi dal vincolo contrattuale e conseguentemente ottenere la restituzione delle somme corrisposte, dando rilievo alla congiunta valutazione della causa e dei motivi (determinanti) che avevano indotto all'acquisto, determinando così la "causa concreta del contratto" attinente alla funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere.

Per l'effetto, il grave impedimento che non consente ai contraenti di usufruire del titolo, determina l'applicazione dell'art. 1463 c.c., ossia la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Per completezza è da specificare che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso (di specie) in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte. Sempre che, ovviamente, tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale, in cui consiste la causa concreta del contratto.

A tal proposito, non è superfluo evidenziare che l'impossibilità sopravvenuta, debba essere necessariamente ricollegata al fatto del terzo. Anzi la non imputabilità al debitore, non ristringe il campo delle ipotesi, ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

Infine occorre sottolineare come In alternativa il tour operator può offrire altro pacchetto di qualità identica o superiore o un voucher della durata di un anno per il pacchetto così come la compagnia aerea può offrire un voucher per il volo.

Inoltre nel caso di rinuncia a un soggiorno ci si deve rivolgere direttamente alla struttura ricettiva (hotel, b&b...) e se si è acquistato il soggiorno attraverso un sito specializzato (es. booking)  la comunicazione di non poter più partire e la richiesta di rimborso vanno fatte a entrambi i soggetti. 

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