3459 Salvatore Martorana Articoli
6 aprile, 2020

Emergenza coronavirus - Covid/19: diritto di visita del genitore non collocatario

Il DPCM 9 marzo 2020 aveva esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1 c. 1 lett. a), impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Successivamente  data 10 marzo 2020, il Governo, sul sito istituzionale governo.it, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Pertanto alla luce del suddetto chiarimento, si poteva dunque affermare che il diritto di visita è consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 marzo 2020, rientrando nelle "situazioni di necessità" ivi previste.

Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il Tribunale di Milano, Sez. IX civile,  che, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

Il Tribunale aveva, infatti, così motivato:

a) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

La successiva entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020  ha messo in crisi il diritto di frequentazione genitori – figli, prevendendo, all’art. 1, comma 1, lettera b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Con ordinanza del 26 marzo 2020, senza attendere che le “FAQ” venissero nuovamente aggiornate, il Tribunale di Bari,  ha accolto un’istanza presentata da un genitore collocatario volta a sospendere il diritto di visita dell’altro genitore, che abitava in diverso Comune.

Secondo il Tribunale di Bari, Giudice Saverio de Simone, gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzerebbero affatto le condizioni di sicurezza e prudenza imposte, da ultimo, con il DPCM del 22 marzo 2020, e più in generale dallo scopo delle misure introdotte, quello di una “rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori” e, di conseguenza “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”.

Pertanto il Giudice, accogliendo la richiesta della madre di "sospensione degli incontri" per il rischio di contagio da coronavirus legato allo spostamento dei bambini da un comune all'altro ordina che le visite padre-figli siano "sospese fino a quando non sarà cessata l'emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute", ritenendo "prevalente" il "diritto alla salute dei minori",  ordinando comunque alla madre "di favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri tra il padre e i suoi figli attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili".

"Nel caso in esame - si legge nell'ordinanza - vengono in considerazione due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e si pone quindi il problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari" e "la tutela del diritto alla salute dei minori". "Ad avviso del Tribunale  in questo peculiare momento storico, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo".

"Il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dell'Oms pandemia, - spiega - deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, nel quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi, e ciò sia in ossequio al divieto normativo" di spostamento tra comuni, "sia in forza dell'assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore, il quale sta continuando a lavorare in un call center e ha quindi frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stessi possibile veicolo di infezione per i piccoli".

Il provvedimento del Tribunale di Bari è in effetti coerente con l’interpretazione letterale e sistematica della normativa introdotta, anche se, individuare in astratto quale sia il “best interest of the child” in una situazione caratterizzata da un tale straordinarietà, pare, almeno alla scrivente, una difficile impresa.

A mettere fine alla probabile serie di provvedimenti contrastanti dei vari Tribunali aditi è intervenuto, in data 1° aprile 2020, l’aggiornamento delle “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

La posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiara: il diritto di visita non si sospende, a nulla rilevando la circostanza di doversi spostare al di fuori del proprio Comune.

Tale chiarimento interviene inoltre su coloro i quali vivono situazioni di crisi familiare “di fatto”, che non dispongono di alcun provvedimento del giudice che abbia regolato le modalità di visita.

Anche in questo caso, se vi è accordo dei genitori, gli spostamenti sono senza dubbio consentiti.

Articoli originali su:

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/lepilogo-forse-della-battaglia-sul-diritto-visita-tempi-del-coronavirus-105682.html

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2020-03-17/il-diritto-visita-genitore-tempi-coronavirus-090705.php?refresh_ce=1

https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/03/31/news/coronavirus_il_tribunale_idi_bari_sosprende_le_visite_tra_il_padre_separato_e_i_figli-252766256/