9580 Salvatore Martorana Articoli
12 maggio, 2020

E' competente Il Giudice italiano nelle controversie contro Ryanair

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 3561/2020 ha stabilito che, per la compensazione pecuniaria e per il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione o ritardo di un volo, è competente a giudicare il Giudice italiano e non quello irlandese.

"Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal."

La Suprema Corte spiega inoltre nella suddetta ordinanza che "la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, secondo la articolata rielaborazione interpretativa operata da Cass. n. 18257 del 2019 (all'esito di una complessiva riflessione sul disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale, per i contratti conclusi on line, rispetto alla collocazione geografica di agenzie o filiali della compagnia aerea e sulla incontestata asimmetria contrattuale delle parti), con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi sianovenuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo".

Inoltre con la sentenza n. 720/2020 pubblicata il giorno 07/05/2020 anche il Tribunale di Bologna è giunto alla conclusione della inderogabilità contrattuale (come invece indicato da Ryanair nel proprio contratto) e dell'applicazione necessaria delle regole sulla giurisdizione già indicate nella convenzione di Montreal nei casi e nella materia previsti dal Regolamento 261/04, sancendo pertanto la compentenza del Giudice Italiano.

Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal.

Ryanair nelle sue difese chiedeva che venisse dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità italiana ritenendo invece competente l'Autorità giurisdizionale irlandese, poiché al momento di acquisto del biglietto on line, i viaggiatori avevano dichiarato, con un clic, di aver letto e di accettare le condizioni generali di trasporto, che prevedevano che la legge applicabile al contratto fosse quella irlandese e che ogni controversia sarebbe stata soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

Pertanto se la partenza o la destinazione del volo è l’Italia,  è competente a giudicare il Giudice italiano.

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